Legge del 23 Febbraio 2007, n. 15
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2007
Art. 1.
1. Il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l’adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all’assistenza a terra negli aeroporti, all’Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti, fino alla
data di entrata in vigore della presente legge, dall’articolo 3 del
decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297.
3. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 7, il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie
applicabili alle banche, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le
altre autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.»;
b) l'articolo 53 è così modificato:
1) al comma 1 dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere
da a) a d).»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti :
«2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che
le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni;
le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di
indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di
accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti
patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche
sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato
comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità, qualora,
entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga
adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.»;
2-ter. Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi
creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o
sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera
a), conservano, per tale esclusiva finalità, anche in deroga alle altre vigenti
disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo
di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto
dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalità di attuazione
e i criteri che assicurano la non identificabilità sono individuati su conforme
parere del Garante per la protezione dei dati personali.
3) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) adottare per tutte le materie indicate nel comma 1, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche,
riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale,
nonché il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura
societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.»;
c) l'articolo 59 è così modificato:
1) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«b) per "società finanziarie" si intendono le società che
esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di
partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in
conformità alle delibere del CICR; una o più delle attività previste
dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività
finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58; »;
2) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«c) per "società strumentali" si intendono le società che
esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere
ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle consistenti
nella proprietà e nell'amministrazione
di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.»;
3) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle banche si applicano
anche agli istituti di moneta elettronica.»;
d) all'articolo 60, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle società bancarie,
finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle
società da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza
determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle
deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie.»;
e) l'articolo 61 è così modificato:
1) al comma 1, le parole: «ai sensi del comma 2» sono soppresse;
2) il comma 2 è abrogato;
f) l'articolo 65 è così modificato:
1) al comma 1, le lettere d), e), f) e g) sono soppresse;
2) al comma 1, le lettere h) ed i) sono sostituite dalle seguenti:
«h) società che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6,
controllano almeno una banca;
i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano
controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo
bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche
congiuntamente, una partecipazione di controllo.»;
g) l'articolo 66 è così modificato:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca
d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1
dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché
ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere ai
soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65 le
informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle
lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 l'applicazione delle
disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
3) al comma 4, le parole: «, aventi sede legale in Italia,» sono soppresse;
h) l'articolo 67 è così modificato:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia,
in conformità alle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con
provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il
gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad
oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la
possibilità di utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni;
le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le
relative modalità di accertamento da parte della Banca d'Italia;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti
patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi
sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato
comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità qualora,
entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga
adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.
2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono
riguardare anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale
del gruppo, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni e di
distribuire utili o altri elementi del patrimonio.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la
vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla
singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle
lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 65.»;
4) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. La Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente
articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il
gruppo bancario.»;
i) all'articolo 68, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. La Banca d'Italia può consentire che autorità competenti di altri
Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le
capogruppo ai sensi dell'articolo 61, qualora queste abbiano controllate
sottoposte alla vigilanza di dette autorità.»;
l) l'articolo 69 è così modificato:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Collaborazione tra autorità e
obblighi informativi»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità
di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di
coordinamento, nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità
in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di
gruppi operanti in più Paesi.»;
3) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia può
esercitare la vigilanza consolidata anche:
a) sulle società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario,
che controllano una capogruppo o una singola banca italiana;
b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti
di cui alla lettera a);
c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il
venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e
b).
1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza consolidata
verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della stabilità del
sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il
gruppo bancario, informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle
finanze, nonché, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le
competenti autorità monetarie.»;
m) l'articolo 107 è così modificato:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta agli
intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli
interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La
Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti
specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza
indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può
inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni
previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti
patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.»;
3) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di
intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attività, nonché
vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per
violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente
decreto.»;
n) dopo l'articolo 116, è inserito il seguente:
«Art. 116-bis (Decisioni di rating). - 1. La Banca d'Italia può disporre che
le banche e gli intermediari finanziari illustrino alle imprese che ne facciano
richiesta i principali fattori alla base dei rating che le riguardano. L'eventuale
conseguente comunicazione non dà luogo ad oneri per il cliente. ».
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 6 è così modificato:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «controlli interni» sono aggiunte,
in fine, le seguenti: «, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle
stesse materie»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilità
di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei
requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonché di
utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti
esterni.»;
b) l'articolo 7 è così modificato:
1) al comma 2, dopo le parole: «lettera a)» sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «, e adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti
restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la
struttura territoriale, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri
elementi del patrimonio»;
c) l'articolo 11 è così modificato:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia, sentita la Consob:
a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti
previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f);
b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a
vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attività bancaria e servizi
di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonché attività
connesse e strumentali o altre attività finanziarie, come individuate ai sensi
dell'articolo 59, comma 1, lettera b), del T.U. bancario. Tali soggetti sono
individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del
medesimo testo unico:
1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una società
di gestione del risparmio;
2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una società di
gestione del risparmio.»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), è iscritto in
un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica tempestivamente
alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione
aggiornata. Copia della predetta comunicazione è trasmessa dalla Banca d'Italia
alla
Consob.»;
d) l'articolo 12 è così modificato:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia impartisce alla società posta al vertice del gruppo
individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), disposizioni
riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo,
aventi ad oggetto le materie dell'articolo 6, commi 1, lettera a), e 1-bis. Ove
lo richiedano esigenze di stabilità, la Banca d'Italia può emanare nelle
stesse materie disposizioni di carattere particolare.»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. In armonia con la disciplina comunitaria, la Banca d'Italia individua
le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi
del comma 1.»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La società capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e
coordinamento, emana disposizioni alle singole componenti del gruppo
individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), per l'esecuzione
delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. Gli organi amministrativi delle
società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per
l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto
delle norme sulla vigilanza consolidata.»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, per le materie di
rispettiva competenza, ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma
1, lettera b), al soggetto che controlla la società capogruppo di cui
all'articolo 11, comma 1-bis, la SIM o la società di gestione del risparmio,
nonché a quelli che sono controllati, direttamente o indirettamente, ovvero
partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica,
di dati e informazioni.»;
5) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia
può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, nei confronti di
tutti i soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma
1, lettera b).»;
6) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La Banca d'Italia e la Consob possono, per le materie di rispettiva
competenza:
a) effettuare ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettera b);
b) al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni
forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti controllati, direttamente o
indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei
soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b).»;
7) dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia
può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 7, comma 2, nei confronti
dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).».
1. In esecuzione dell'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee 19 dicembre 2006, in causa C-503/06, è sospesa l'applicazione della legge della regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36.
1. In attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2006, è costituita, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani,
con sede in Roma. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono
esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro delegato per le politiche giovanili e dal Ministro della solidarietà
sociale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
trasferite all'Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni finanziarie,
strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventù, costituita
presso il Ministero della solidarietà sociale, che viene conseguentemente
soppressa. Le risorse dell'Agenzia sono prevalentemente utilizzate per il
perseguimento delle finalità istituzionali alla stessa attribuite.
1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica o minori entrate.
2. Per l'attuazione dell'articolo 5 è autorizzata la spesa di euro 600.000 per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede, per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, quanto ad euro 300.000, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, e, quanto ad euro 300.000, mediante corrispondente riduzione
del-l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8
novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, come determinata dalla
tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per gli anni successivi
all'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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